TMC e data di scadenza sono due cose diverse
Il termine minimo di conservazione è definito nel regolamento sulle informazioni ai consumatori: è la data fino alla quale l'alimento conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione (art. 2, par. 2, lett. r), regolamento (UE) n. 1169/2011). È una garanzia di qualità del produttore su gusto, colore, consistenza, valori nutrizionali o scorrevolezza – non un'affermazione che la merce diventi insicura dopo quella data.
La data di scadenza (« da consumarsi entro ») è riservata agli alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, che dopo un breve periodo possono costituire un pericolo immediato per la salute. Superata la data di scadenza, l'alimento è considerato a rischio ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 178/2002 (art. 24, par. 1, regolamento (UE) n. 1169/2011). È questo il limite invalicabile, e riguarda soprattutto carne fresca, pesce fresco e molti prodotti lattiero-caseari freschi.
Le materie prime riportano quasi sempre un TMC, non una data di scadenza: farine, amidi, zuccheri e sciroppi, oli, latte e proteine in polvere, concentrati, aromi, surgelati. Alcuni alimenti, secondo l'allegato X del regolamento (UE) n. 1169/2011, non richiedono affatto un termine minimo di conservazione, tra cui il sale da cucina, lo zucchero allo stato solido, l'aceto e la frutta e verdura fresca non sbucciata, tagliata o trattata in modo analogo.
| Termine minimo di conservazione (TMC) | Data di scadenza | |
|---|---|---|
| Dicitura | « da consumarsi preferibilmente entro … » | « da consumarsi entro … » |
| Base giuridica | Art. 2, par. 2, lett. r) e allegato X del regolamento (UE) n. 1169/2011 | Art. 24 del regolamento (UE) n. 1169/2011 in combinato disposto con l'art. 14 del regolamento (CE) n. 178/2002 |
| Significato | Qualità: le proprietà garantite restano inalterate fino a quella data, se la merce è conservata correttamente. | Sicurezza: l'alimento è molto deperibile dal punto di vista microbiologico. |
| Dopo la data | Cessione ancora ammessa se la merce è sicura e integra. Responsabilità di chi cede. | La merce è considerata a rischio. Cessione come alimento non ammessa. |
| Materie prime tipiche | Prodotti secchi, polveri, oli, concentrati, surgelati | Carne fresca, pesce fresco, molti prodotti lattiero-caseari freschi |
Chi risponde dopo la scadenza del TMC
Il regolamento di base del diritto alimentare dell'UE vieta di immettere sul mercato alimenti a rischio. A rischio significa: dannosi per la salute o inadatti al consumo umano, per esempio a causa di contaminazione, putrefazione, deterioramento o decomposizione (art. 14 del regolamento (CE) n. 178/2002). Del rispetto di questo obbligo risponde l'operatore del settore alimentare in ogni fase in cui controlla la merce (art. 17).
Fino al TMC il produttore garantisce le proprietà. Dopo, la valutazione spetta a chi cede la merce – il produttore, se ha ancora il lotto in magazzino; il commerciante, se lo rivende; il trasformatore, se lo utilizza. Non è una formalità: chi cede un lotto inadatto al consumo ne risponde, indipendentemente da ciò che riporta l'etichetta.
Nella pratica, valutare significa: esame sensoriale (aspetto, odore, sapore, consistenza), storico di stoccaggio documentato con temperatura e umidità e, per tutto ciò che cambia in modo misurabile, un'analisi aggiornata – valori di ossidazione per oli e grassi, umidità e formazione di grumi per le polveri, microbiologia per i prodotti sensibili. Un campione di riferimento del lotto facilita notevolmente questa valutazione.
Commerciabile nel B2B: che cosa vale nella rivendita
Per la vendita tra aziende non esiste un regime speciale. Le regole del diritto alimentare valgono a prescindere dal fatto che la merce sia ceduta a consumatori o a un trasformatore. A queste si aggiunge il diritto contrattuale: un TMC già superato e taciuto è un vizio della cosa e, nel dubbio, un inganno. L'acquirente deve sapere che cosa compra e deve poter decidere autonomamente se può ancora impiegare la merce come alimento.
Quattro punti decidono se una rivendita è corretta:
- Dichiararlo apertamente. Il TMC superato o imminente va indicato nell'offerta, nel documento di trasporto e in fattura – con la data per ogni lotto, non come indicazione cumulativa.
- Non coprire nulla. Il TMC sulla confezione non può essere modificato, coperto né riassegnato. Sarebbe un'informazione ingannevole ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011. L'indicazione « TMC superato » è ammessa, la ridatazione no.
- Concordare la destinazione. Se la merce verrà trasformata, rivenduta come alimento o impiegata come mangime dovrebbe risultare dal contratto. Un trasformatore che la utilizza subito stabilisce la durabilità del proprio prodotto finito sotto la propria responsabilità, sulla base di verifiche proprie.
- Documentare lo stato. Analisi aggiornata, storico di stoccaggio, foto e un campione non sollevano l'acquirente dalla valutazione, ma la rendono possibile. Un accordo sulle caratteristiche della merce dopo la campionatura tutela entrambe le parti.
Nella vendita al consumatore finale è prassi consolidata segnalare in modo evidente un TMC superato – già per il divieto di pratiche ingannevoli. Per le materie prime in grandi confezioni, l'elemento decisivo è l'indicazione nel documento di trasporto e nel contratto.
Quando la via dei mangimi è la più sensata
Non ogni lotto con TMC superato ha ancora posto nel canale alimentare. La via dei mangimi è la migliore quando la valutazione come alimento resta incerta, quando la vita residua è troppo breve per qualsiasi trasformatore, quando la merce è già stata sconfezionata o aperta, o quando un prodotto di marca etichettato non deve comparire sul mercato.
Sul piano giuridico è un percorso a sé: gli alimenti non più destinati al consumo umano rientrano nel catalogo delle materie prime per mangimi come « ex alimenti » (regolamento (UE) n. 68/2013). La condizione è che siano stati fabbricati nel rispetto del diritto alimentare e che il loro impiego nei mangimi non comporti alcun rischio sanitario. Sono esclusi residui di imballaggio, merce deteriorata e residui di cucina e ristorazione. Chi immette sul mercato tale merce come mangime diventa operatore del settore dei mangimi e deve essere registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005; chi la cede come alimento a un operatore del settore dei mangimi registrato, che ne cambia la destinazione, no.
Sul piano economico il ricavo nel canale mangimistico è inferiore a quello del canale alimentare, ma superiore ai costi di smaltimento. Ed è più prevedibile, perché un mangimificio acquista in base al valore nutrizionale, non alla vita residua. Conta il momento della decisione: con ogni settimana di vita residua in meno, la platea di acquirenti alimentari si restringe. Un lotto che oggi trova ancora un trasformatore, tra poche settimane è una partita per mangimi.
Che cosa cambia per le materie prime rispetto ai prodotti finiti
Per le materie prime in grandi confezioni conta meno la data e più l'analisi. Un trasformatore che acquista latte in polvere, amido, olio o un concentrato valuta la merce rispetto alla propria specifica – con valori misurati aggiornati. Molte materie prime secche restano tecnicamente ineccepibili ben oltre il TMC; altre cambiano in modo misurabile: oli e polveri grasse si ossidano, gli aromi perdono intensità, le vitamine si degradano, le polveri igroscopiche assorbono umidità e formano grumi.
Chi presenta un'analisi eseguita dopo la scadenza del TMC ha praticamente già risposto alla domanda di valutazione dell'acquirente. Se manca, un campione sostituisce la carta: l'acquirente esegue l'esame sensoriale e, se necessario, fa analizzare. Costa qualche giorno, ma porta chiarezza a entrambe le parti.
I prodotti finiti etichettati sono il caso più difficile. Marchio, paese e lingua legano la merce a un mercato, la distribuzione richiede una vita residua minima alla consegna e il produttore non vuole vedere il proprio marchio a scaffale con una data superata. Qui la strada passa spesso per la trasformazione – la merce viene sconfezionata e impiegata come materia prima – oppure per il canale mangimistico. Per la merce con data di scadenza, una volta superata, si applica il regime dei sottoprodotti di origine animale (regolamento (CE) n. 1069/2009): un quadro molto stretto e un caso per trasformatori specializzati.