Condizioni generali di vendita e di consegna (CGV) di Surply GmbH

Versione: 12 marzo 2026

Il presente testo è una traduzione dell'originale tedesco, redatta a scopo informativo. In caso di divergenze o contraddizioni fa fede esclusivamente la versione tedesca (§ 10, comma 3). La trova qui: Versione tedesca

§ 1 Ambito di applicazione e clausola di esclusione

(1) Le presenti Condizioni generali di vendita e di consegna (di seguito « CGV ») si applicano a tutti i contratti, le consegne e le altre prestazioni di Surply GmbH (di seguito « Surply ») nei confronti dei propri partner contrattuali (di seguito « Acquirente »). Le presenti CGV si applicano esclusivamente ai negozi giuridici con imprenditori ai sensi del § 14 del Codice civile tedesco (BGB), con persone giuridiche di diritto pubblico o con patrimoni speciali di diritto pubblico.

(2) Le nostre offerte, consegne e prestazioni avvengono esclusivamente sulla base delle presenti CGV.

(3) Si contesta espressamente l'applicazione di condizioni generali dell'Acquirente divergenti, contrastanti o integrative. Esse non diventano parte del contratto, salvo che Surply ne accetti espressamente per iscritto la validità.

§ 2 Conclusione del contratto

(1) Le offerte di Surply, in particolare quelle contenute in e-mail o sul sito web, sono senza impegno e non vincolanti. Costituiscono un invito all'Acquirente a presentare una proposta di acquisto (invitatio ad offerendum).

(2) Il contratto si conclude quando Surply accetta l'ordine dell'Acquirente mediante una conferma d'ordine espressa, trasmessa in forma testuale.

(3) La conferma d'ordine trasmessa da Surply riproduce in modo completo e determinante il contenuto del contratto concluso, comprese tutte le trattative precedenti e le specifiche convenute. Qualora l'Acquirente abbia obiezioni sul contenuto della conferma d'ordine, deve contestarlo in forma testuale senza indugio, e comunque entro due (2) giorni lavorativi dal ricevimento. In assenza di contestazione entro tale termine, le condizioni della conferma d'ordine si intendono accettate dall'Acquirente in modo vincolante.

(4) Tutti gli accordi intervenuti tra Surply e l'Acquirente ai fini dell'esecuzione di un contratto devono essere riportati per iscritto nella conferma d'ordine.

§ 3 Oggetto della prestazione e caratteristiche del prodotto

(1) Oggetto del contratto è esclusivamente la merce venduta con le proprietà e le caratteristiche indicate nelle informazioni sul prodotto messe a disposizione da Surply. Tali informazioni possono consistere, in particolare ma non esclusivamente, in specifiche di prodotto, certificati di analisi, campioni o fotografie.

(2) Surply commercia materie prime alimentari in eccesso che possono discostarsi dalle specifiche abituali (ad esempio a causa del termine minimo di conservazione o perché « fuori specifica »). Le caratteristiche della merce dovute all'Acquirente si limitano pertanto esclusivamente alle proprietà definite nelle informazioni sul prodotto di cui al comma 1. Surply non assume alcuna garanzia o responsabilità per una qualità, idoneità o utilizzabilità della merce che vada oltre tali proprietà.

(3) L'Acquirente è l'unico responsabile di verificare, sulla base delle informazioni messe a disposizione, se la merce sia idonea alla destinazione d'uso da lui prevista. Qualora l'Acquirente decida di non richiedere ulteriori informazioni o campioni, si assume per intero il rischio relativo a quelle proprietà della merce che non erano oggetto delle informazioni sul prodotto fornite.

(4) Surply non pone prescrizioni o limitazioni riguardo all'ulteriore utilizzo della merce da parte dell'Acquirente. La responsabilità del rispetto della normativa alimentare o di altre disposizioni di legge nella trasformazione ulteriore o nell'immissione sul mercato spetta esclusivamente all'Acquirente.

(5) Sono ammesse consegne in eccesso o in difetto rispetto alla quantità concordata, secondo gli usi del settore, fino al 10 %; esse vengono considerate di conseguenza nell'importo finale della fattura.

§ 4 Prezzi e condizioni di pagamento

(1) Tutti i prezzi indicati da Surply sono prezzi netti in euro e si intendono maggiorati dell'imposta sul valore aggiunto di legge vigente alla data di consegna.

(2) Salvo diverso accordo scritto, le fatture sono da saldare in via anticipata, senza deduzioni. In caso di accordo diverso, le fatture sono dovute entro il termine indicato in fattura.

(3) In caso di ritardo nel pagamento, Surply ha diritto di richiedere interessi di mora nella misura di legge (attualmente 9 punti percentuali sopra il tasso di base). Resta riservato il diritto di far valere un ulteriore danno da ritardo.

(4) L'Acquirente ha diritto alla compensazione o alla ritenzione di pagamenti solo se le sue pretese in compensazione sono state accertate con sentenza passata in giudicato, sono incontestate o sono state riconosciute per iscritto da Surply.

§ 5 Consegna, trasferimento del rischio e ritardo nell'accettazione

(1) Le date e i termini di consegna, salvo espressa indicazione scritta come « vincolanti », sono indicazioni approssimative non vincolanti.

(2) Qualora Surply sia in ritardo con una consegna, l'Acquirente deve concedere un congruo termine supplementare, di norma di almeno due settimane. Solo dopo l'inutile decorso di tale termine supplementare l'Acquirente ha diritto di recedere dal contratto.

(3) La responsabilità del trasporto (organizzazione e costi) e il momento del trasferimento del rischio vengono concordati per iscritto individualmente per ogni operazione. In assenza di diverso accordo, la consegna si intende « franco fabbrica » (EXW Incoterms® 2020); il rischio passa quindi all'Acquirente con la messa a disposizione della merce per il ritiro.

(4) Qualora l'Acquirente sia in ritardo nell'accettazione o violi colpevolmente altri obblighi di collaborazione, Surply ha diritto di chiedere il risarcimento del danno che ne deriva, comprese eventuali spese aggiuntive (ad esempio costi di magazzinaggio, costi per nuovi tentativi di consegna).

§ 6 Riserva di proprietà

(1) La merce consegnata da Surply resta di proprietà di Surply fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale (merce con riserva di proprietà).

(2) L'Acquirente non ha diritto di rivendere la merce con riserva di proprietà prima del completo pagamento.

(3) L'eventuale trasformazione o miscelazione della merce con riserva di proprietà da parte dell'Acquirente avviene sempre per conto di Surply. Se la merce con riserva di proprietà viene trasformata o miscelata in modo inseparabile con altri beni non appartenenti a Surply, Surply acquisisce la comproprietà del nuovo bene in proporzione al valore fatturato della merce con riserva di proprietà rispetto agli altri beni trasformati o miscelati, al momento della trasformazione o della miscelazione.

§ 7 Garanzia e denuncia dei vizi

(1) L'Acquirente deve esaminare la merce senza indugio dopo la consegna e, qualora si manifesti un vizio, denunciarlo a Surply per iscritto senza indugio, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi. Se l'Acquirente omette la denuncia, la merce si considera approvata, salvo che si tratti di un vizio non riconoscibile all'esame.

(2) La garanzia è esclusa per i vizi che derivano dalla particolare natura della merce quale rimanenza o partita speciale (cfr. § 3) e che erano noti all'Acquirente sulla base delle informazioni sul prodotto, o che avrebbero dovuto esserlo.

(3) In caso di vizio denunciato tempestivamente e imputabile a Surply, Surply ha diritto, a propria scelta, all'adempimento successivo mediante eliminazione del vizio, alla consegna di un bene esente da vizi (ove possibile) o al ritiro della merce contro rimborso del prezzo di acquisto. Di norma si punta al ritiro della merce. Una riduzione del prezzo può essere concordata per iscritto nel singolo caso.

(4) Il termine di prescrizione per i diritti derivanti da vizi è di un anno dal trasferimento del rischio.

§ 8 Responsabilità

(1) Surply risponde senza limitazioni, secondo le disposizioni di legge, dei danni alla vita, all'integrità fisica e alla salute derivanti da una violazione colposa o dolosa di obblighi da parte di Surply, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi ausiliari, nonché dei danni coperti dalla responsabilità ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (Produkthaftungsgesetz).

(2) Per gli altri danni Surply risponde solo se essi derivano da una violazione dolosa o gravemente colposa di obblighi, oppure dalla violazione colpevole di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo cardinale) da parte di Surply, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi ausiliari.

(3) In caso di violazione per colpa lieve di un obbligo contrattuale essenziale, la responsabilità di Surply è limitata al danno tipico del contratto e prevedibile. In ogni caso la responsabilità è limitata al valore della merce dell'operazione sottostante.

§ 9 Forza maggiore

(1) Se una parte è impedita nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali per causa di forza maggiore, essa è liberata dai propri obblighi di prestazione per la durata dell'impedimento e per un congruo periodo di riavvio, senza essere tenuta al risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte.

(2) Sono considerati forza maggiore tutti gli eventi imprevedibili nonché gli eventi i cui effetti sull'adempimento del contratto non sono imputabili a nessuna delle parti. Vi rientrano in particolare, ma non esclusivamente, catastrofi naturali, guerre, conflitti di lavoro, pandemie, provvedimenti delle autorità e rilevanti interruzioni dell'attività non imputabili a colpa.

(3) Ciascuna parte deve informare senza indugio per iscritto l'altra parte del verificarsi di un caso di forza maggiore.

(4) Se l'evento di forza maggiore perdura per oltre tre (3) mesi, ciascuna parte ha diritto di recedere dal contratto.

§ 10 Disposizioni finali

(1) Il luogo di adempimento e il foro esclusivamente competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o a esso connesse è Düsseldorf, Germania.

(2) Si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).

(3) Le presenti Condizioni generali sono messe a disposizione in lingua tedesca e in traduzione (inglese, francese, italiano, spagnolo). In caso di divergenze o contraddizioni tra la versione tedesca e una traduzione, fa fede esclusivamente la versione tedesca, che è l'unica giuridicamente vincolante.

(4) Qualora singole disposizioni delle presenti CGV siano o divengano, in tutto o in parte, inefficaci, la validità delle restanti disposizioni non ne è pregiudicata. In luogo della disposizione inefficace si considera convenuta una disposizione efficace che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione inefficace.